IL TRANSFER PRICING – I prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo

18 Aprile 2023

Nel mondo globalizzato e internazionalizzato in cui viviamo succede sempre più spesso che società italiane, in un’ottica di pianificazione e ottimizzazione fiscale, controllino altre società situate all’estero.
In questo modo si creano “insiemi” di società giuridicamente indipendenti che appartengono però a un unico “gruppo” guidato unitariamente.
In queste realtà, l’obiettivo di massimizzare i profitti potrebbe indurre le società del gruppo dislocate in altri Paesi a impostare politiche di prezzi differenti, massimizzando il carico fiscale complessivo e trasferendo ricchezza verso la società situata in un Paese con tassazione inferiore.

Attraverso il transfer pricing si cerca di limitare lo spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale ma soggette a normative fiscali differenti.

A chi si applica il Transfer Pricing?

La disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento si applica alle operazioni poste in essere fra soggetti non residenti che, direttamente o indirettamente:

  • controllano l’impresa italiana;
  • sono controllate dall’impresa italiana;
  • sono controllate dalla stessa società che gestisce l’impresa italiana.

Il transfer pricing opera in presenza di “imprese associate”, definite come l’impresa residente in Italia e le società non residenti, nel caso in cui:

  • una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra;
  • lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.

Per partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale s’intende:

  • la partecipazione, per oltre il 50%, nel capitale, nei diritti di voto o negli utili di un’altra società;
  • l’influenza dominante sulla gestione di un’altra società, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.

Il transfer pricing non è applicabile alle operazioni che intercorrono tra:

  • imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato;
  • imprese residenti e soggetti non residenti che non rivestono la forma giuridica di società;
  • imprese indipendenti.

Si applica, invece, alle stabili organizzazioni di società estere, ad esempio quando una casa madre italiana detiene il controllo di una società francese che, a sua volta, ha una stabile organizzazione inglese.

Quando si applica il Transfer Pricing?

La disciplina del transfer pricing si applica in presenza di operazioni come:

  • cessioni infragruppo di beni materiali;
  • cessioni infragruppo di beni immateriali o concessione in licenza degli stessi;
  • prestazioni di servizi infragruppo;
  • finanziamenti infragruppo.

Su cosa si fonda il Transfer Pricing?

Il cardine per la determinazione dei prezzi di trasferimento è il principio di libera concorrenza: arm’s length principle.
In base a tale principio, le condizioni delle transazioni infragruppo non dovrebbero discostarsi da quelle che si sarebbero verificate in transazioni simili realizzate tra soggetti indipendenti e operanti sul libero mercato.

Lo studio delle transazioni controllate e di quelle sul libero mercato, chiamata analisi di comparabilità rappresenta il fulcro dell’applicazione dell’arm’s length principle e uno dei frutti dell’elaborato sul transfer pricing.

Perché si applica?

L’amministrazione finanziaria, a ben vedere, non vieta alle società di porre in essere operazioni infragruppo transfrontaliere a prezzi superiori o inferiori al corrispondente valore di mercato. Il fisco italiano, tuttavia, introduce una presunzione assoluta tale per cui a quelle operazioni, per la determinazione del reddito d’impresa soggetto a tassazione in Italia, si applica il valore di mercato.
La finalità della norma, quindi, è quella di individuare una corretta ripartizione ed allocazione del reddito d’impresa all’uno o all’altro Stato.
La predisposizione di tutti gli oneri documentali indicati come indispensabili dall’amministrazione finanziaria rappresenta quindi un “regime premiale” opzionale e non obbligatorio che permette a chi vi aderisce, di beneficiare dell’esenzione dalle sanzioni in caso di accertamento (che vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta IRES e IRAP).

Qual è la documentazione necessaria?

Il lavoro sul transfer pricing prevede l’elaborazione di tutta la documentazione che l’Agenzia delle Entrate ritiene obbligatoria per accedere al suddetto regime premiale. Lo scopo degli elaborati è dunque quello di fornire un quadro informativo sulla conformità dei prezzi di trasferimento praticati fra le società infragruppo con il principio del valore di libera concorrenza.
Il set documentale è composto da:

  • un Masterfile, che raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale. All’interno vi è una descrizione complessiva del business del gruppo, sono illustrate le operazioni infragruppo, le politiche generali dei prezzi di trasferimento, l’allocazione del reddito conseguito e la definizione specifica delle singole attività economiche su scala globale.
  • Il documento denominato Documentazione Nazionale che fornisce una descrizione dettagliata delle operazioni infragruppo poste in essere dall’impresa residente con le consociate estere del gruppo.

Questi documenti devono essere redatti su base annuale e devono essere disponibili per ciascuno dei periodi d’imposta soggetti ad accertamento.

Per poter beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, infine, la normativa prevede un obbligo, a carico del contribuente, di comunicazione secondo cui si deve indicare in apposito rigo nella dichiarazione dei redditi il possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento.

Cerchi dei professionisti che possano affiancarti nella preparazione dei documenti necessari?
Contattaci ora e prenota il tuo appuntamento!

Cerca

Non perdere le News

Vuoi più informazioni sui nostri servizi?

Richiedici una consulenza personalizzata