Nel mondo globalizzato e internazionalizzato in cui viviamo succede sempre più spesso che società italiane, in un’ottica di pianificazione e ottimizzazione fiscale, controllino altre società situate all’estero.
In questo modo si creano “insiemi” di società giuridicamente indipendenti che appartengono però a un unico “gruppo” guidato unitariamente.
In queste realtà, l’obiettivo di massimizzare i profitti potrebbe indurre le società del gruppo dislocate in altri Paesi a impostare politiche di prezzi differenti, massimizzando il carico fiscale complessivo e trasferendo ricchezza verso la società situata in un Paese con tassazione inferiore.
Attraverso il transfer pricing si cerca di limitare lo spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale ma soggette a normative fiscali differenti.
La disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento si applica alle operazioni poste in essere fra soggetti non residenti che, direttamente o indirettamente:
Il transfer pricing opera in presenza di “imprese associate”, definite come l’impresa residente in Italia e le società non residenti, nel caso in cui:
Per partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale s’intende:
Il transfer pricing non è applicabile alle operazioni che intercorrono tra:
Si applica, invece, alle stabili organizzazioni di società estere, ad esempio quando una casa madre italiana detiene il controllo di una società francese che, a sua volta, ha una stabile organizzazione inglese.
La disciplina del transfer pricing si applica in presenza di operazioni come:
Il cardine per la determinazione dei prezzi di trasferimento è il principio di libera concorrenza: arm’s length principle.
In base a tale principio, le condizioni delle transazioni infragruppo non dovrebbero discostarsi da quelle che si sarebbero verificate in transazioni simili realizzate tra soggetti indipendenti e operanti sul libero mercato.
Lo studio delle transazioni controllate e di quelle sul libero mercato, chiamata analisi di comparabilità rappresenta il fulcro dell’applicazione dell’arm’s length principle e uno dei frutti dell’elaborato sul transfer pricing.
L’amministrazione finanziaria, a ben vedere, non vieta alle società di porre in essere operazioni infragruppo transfrontaliere a prezzi superiori o inferiori al corrispondente valore di mercato. Il fisco italiano, tuttavia, introduce una presunzione assoluta tale per cui a quelle operazioni, per la determinazione del reddito d’impresa soggetto a tassazione in Italia, si applica il valore di mercato.
La finalità della norma, quindi, è quella di individuare una corretta ripartizione ed allocazione del reddito d’impresa all’uno o all’altro Stato.
La predisposizione di tutti gli oneri documentali indicati come indispensabili dall’amministrazione finanziaria rappresenta quindi un “regime premiale” opzionale e non obbligatorio che permette a chi vi aderisce, di beneficiare dell’esenzione dalle sanzioni in caso di accertamento (che vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta IRES e IRAP).
Il lavoro sul transfer pricing prevede l’elaborazione di tutta la documentazione che l’Agenzia delle Entrate ritiene obbligatoria per accedere al suddetto regime premiale. Lo scopo degli elaborati è dunque quello di fornire un quadro informativo sulla conformità dei prezzi di trasferimento praticati fra le società infragruppo con il principio del valore di libera concorrenza.
Il set documentale è composto da:
Questi documenti devono essere redatti su base annuale e devono essere disponibili per ciascuno dei periodi d’imposta soggetti ad accertamento.
Per poter beneficiare della disapplicazione delle sanzioni, infine, la normativa prevede un obbligo, a carico del contribuente, di comunicazione secondo cui si deve indicare in apposito rigo nella dichiarazione dei redditi il possesso della documentazione sui prezzi di trasferimento.
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